La gestione di una piscina va considerata fra quelle attività particolarmente complesse, dal momento che per la conduzione è necessario l’apporto di varie esperienze professionali:
A) Di tipo impiantistico, relativo alle conoscenze degli impianti di filtrazione e disinfezione delle acque e delle macchine;
B) Di tipo igienico sanitario, relativo alla conoscenza delle tecniche di pulizia e sanificazione dei locali, delle tecniche di monitoraggio degli agenti infestanti e delle relative misure di prevenzione;
C) Di tipo gestionale, relativo alla conduzione dell’area piscina in generale.
Il RESPONSABILE DELLA PISCINA è una figura professionale, prevista dalla legge regionale n.8 del 2006 e il suo regolamento applicativo, D. P.G.R. 23/R del 2010 per le seguenti tipologie di piscine:
- PISCINE AD USO PUBBLICO
- PISCINE PRIVATE AD USO COLLETTIVO (Hotel, B&B, Agriturismo, RTA ecc.)
- PISCINE CONDOMINIALI
Per questa ragione molti gestori, proprietari o amministratori, sentono il bisogno di esternalizzare tale figura.
La normativa prevede la possibilità di trasferire in capo ad altri la funzione di controllo e gestione,
come avviene, per esempio, per la gestione di una centrale termica.
All’Art. 47 viene specificato che il Titolare “individua” il Responsabile della piscina, con “atto formale” di delega.
Il soggetto delegato si impegna ad assumere ogni responsabilità che si possa collegare a tale incarico e, in questo modo, risponde personalmente anche dei possibili danni che si possono verificare a seguito dell’uso sbagliato della piscina.
Aspetti sanzionatori
- Il RESPONSABILE della piscina che non assicura il corretto funzionamento della struttura, sotto il profilo “gestionale”, “tecnologico” e “organizzativo” è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00 ed il Comune dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre a trenta giorni;
- Il RESPONSABILE della piscina che non assicura il rispetto dei “requisiti igienico ambientali” è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00 ed il Comune dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre a trenta giorni;
- Il RESPONSABILE della piscina che non assicura il rispetto dei “requisiti fisici, chimico-fisici. Chimici e microbiologici delle acque di vasca” è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00, “solo se non adempie nei termini alle prescrizioni emanate dall’Azienda ASL” ed il Comune dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre a trenta giorni;
- Il RESPONSABILE della piscina privo della documentazione relativa al funzionamento ed alle procedure di autocontrollo sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00 e con la chiusura immediata dell’impianto;
- Il RESPONSABILE della piscina che non provvede (almeno una volta all’anno e comunque ad ogni inizio d’apertura stagionale) allo svuotamento dell’acqua contenuta nelle vasche sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento al Comune in cui ha sede l’impianto di una somma da € 200,00 ad € 1.200,00;
- Il RESPONSABILE della piscina che non provvede ad esporre in modo ben visibile all’ingresso dell’impianto il Regolamento della piscina sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento al Comune in cui ha sede l’impianto di una somma da € 200,00 ad € 1.200,00;
- Il RESPONSABILE della piscina che fa accedere all’impianto un numero di bagnanti superiore alla capienza massima indicata nel Regolamento della piscina sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento al Comune in cui ha sede l’impianto di una somma da € 200,00 ad € 1.200,00;
Da quanto esposto, si può comprendere come sia importante professionalmente avere un Responsabile della piscina capace di gestire nel modo migliore possibile la struttura natatoria, anche alla luce delle responsabilità penali e civili che assume tale figura.
Responsabilità civili e penali
Nell’ambito della “responsabilità civile”, occorre tener conto di quanto disposto dall’art. 2043 del codice civile:
“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”; nell’ambito della “responsabilità penale”:
– Art. 589 (omicidio colposo): “chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”;
– Art. 590 (lesioni personali colpose): “chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad € 309,00”
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Responsabilità per gli aspetti di Sicurezza nell’area piscina e area tecnica.